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* COMPRAVENDITE IMMOLIARI E CATASTO. COMUNICATO CONFEDILIZIA: L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' NON E' OBBLIGATORIA.
Sezioni: PRIMA FILA
Data di pubblicazione 01/09/2010


Confedilizia sulla documentazione prevista dalla manovra finanziaria.
Compravendite e catasto:
L'attestazione di conformità non è obbligatoria.


Si sta diffondendo l'errata opinione secondo la quale, per effetto delle disposizioni contenute nella manovra finanziaria, come modificata dal parlamento, sia necessario, in occasione di ogni compravendita o altro atto di trasferimento di immobili, acquisire una perizia tecnica attestante la regolarità catastale dell'immobile interessato (e, in alcune zone, addirittura la regolarità urbanistica), e pure che sia necessario presentare una nuova planimetria dello stesso (tramite denuncia di variazione in catasto). Al proposito, si ribadisce che la norma dispone che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi a oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti debbano contenere tra l'altro, per le unità immobiliari urbane e a pena di nullità, «la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale» e che tale dichiarazione «può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale». Alla luce di quanto sopra (e, in particolare, dell'innovazione, rispetto al testo del decreto legge e alle interpretazioni relative, data dal riferimento alle disposizioni catastali), deve pertanto sottolinearsi che l'utilizzo dell'opera di un tecnico ai fini dell'attestazione della conformità dell'immobile alle risultanze catastali è una mera facoltà, ben potendo il singolo proprietario dichiarare autonomamente la conformità in questione. Inoltre, che la conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto dell'immobile deve ora essere valutata, come evidenziato, alla luce delle disposizioni vigenti in materia catastale. Con riferimento a questa questione si sottolinea (anche sulla base della circolare dell'Agenzia del territorio n. 2/10, scaricabile dal sito internet confederale, e in attesa di possibili, nuove indicazioni da parte della stessa Agenzia) che, sulla base della normativa catastale (in particolare, in forza dell'art. 17 del rdl n. 652/39) l'obbligo della dichiarazione di variazione al catasto si configura, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, esclusivamente nell'ipotesi di mutazioni «che avvengono: a) omissis; b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe» (testo precitato art. 17). Ciò, anche se, nella citata circolare, l'Agenzia del territorio ha dato istruzione ai propri uffici territoriali, in ciò innovando rispetto a proprie precedenti direttive, di accettare anche eventuali dichiarazioni di variazione «non rilevanti ai fini dell'attribuzione della rendita». A maggiore chiarimento di quanto anzidetto, si evidenzia che l'Agenzia del territorio, nella precitata circolare, con riferimento all'applicazione dell'art. 17 pure precitato, fa rilevare che andavano (e vanno) effettuate le dichiarazioni di variazione al catasto nei seguenti casi, esplicitati dall'Agenzia a titolo esemplificativo (e non, all'evidenza, esaustivo): «interventi con cui si realizza una rilevante redistribuzione degli spazi interni, ovvero si modifica l'utilizzazione di superfici scoperte, quali balconi o terrazze»; «casi in cui la mutazione incide sulla consistenza o sulla classe (esempi tipici sono il caso del retrobottega di un negozio che, se trasformato in ambiente destinato alla vendita, incrementa l'originaria superficie dell'unità, ovvero la realizzazione di soppalchi, servizi igienici ecc.)». Al contrario, l'Agenzia, sempre nella precitata circolare, ha esplicitato gli esempi di cui infra a significare casi in cui la dichiarazione di variazione in parola non andava (e non va) fatta: «lievi modifiche interne, quali lo spostamento di una porta o di un tramezzo che, pur variando la superficie utile dei vani interessati, non variano il numero di vani e la loro funzionalità».
In questi ultimi casi (e in tutti quelli similari, e cioè di opere non influenti sugli elementi indicati dalla citata normativa catastale) deve ritenersi che le planimetrie debbano considerarsi conformi allo stato di fatto siccome rappresentative dell'unità immobiliare ai fini fiscali.
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