SEGRETERIA TEL. 089241388
FAX 0892574357 INDIRIZZO PEC segreteria@pec.ordineforense.salerno.it
WEB MAIL
|
* INTERCETTAZIONI E DIRITTO DI DIFESA. DELIBERA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI SALERNO A TUTELA DELLA LIBERTA' DELLE COMUNCAZIONI TRA AVVOCATO E SOGGETTO ASSISTITO.
IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO
NELLA TORNATA DEL 27/07/2010 Udita la relazione del consigliere Avvocato Cecchino Cacciatore, di concerto con il Presidente Avvocato Americo Montera: Premesso: Che, in data 13.07.2010 perveniva all’attenzione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno un esposto a firma degli Avv.ti D. S. e S. D. L. (integrato da altro successivo), nel corpo del quale, gli scriventi rendevano edotto il Consiglio circa la utilizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria di conversazioni intervenute tra l’Avv. S. D. L. e persona dal medesimo assistita e difesa; Che, tali conversazioni venivano captate per il tramite di operazione di intercettazione ambientale eseguita sull’autovettura in uso alla persona sottoposta ad indagini, nel caso di specie utilizzata dal medesimo, in compagnia del proprio legale, allorché gli stessi erano intenti a recarsi presso gli Uffici di Polizia Giudiziaria a seguito di invito a comparire; Che, a seguito di tanto, l’Autorità Giudiziaria sottoponeva il predetto indagato a misura cautelare contra libertatem; Che, come ampiamente stigmatizzato dagli Avvocati scriventi, dalla lettura dell’ordinanza dispositiva della misura cautelare, si evince che il contenuto della conversazione captata concorreva, in misura incidente, a corroborare il quadro indiziario posto a fondamento del suddetto provvedimento restrittivo della libertà personale ; Considerato: Che, il diritto alla difesa è inviolabilmente garantito, in ogni stato e grado del processo, dall’art. 24 della Costituzione, dall’art. 6, comma III lett. c) della C.E.D.U., dall’art. 14, comma III lett. d) del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici; Che, esso diritto trova altresì riparo e tutela costituzionale nel combinato disposto degli artt. 3 e 111 Cost., ove è palesato, in tutta evidenza, il principio della assoluta parità processuale delle parti; Che, a norma dell’art. 103, comma V, c.p.p., è disposto il divieto di sottoporre ad intercettazione il contenuto delle conversazioni tra il difensore e il proprio assistito; Che, la Giunta dell’Unione Camere Penale Italiane, con delibera emessa in data 20.02.2008, ribadiva con vigore la centralità e l’inviolabilità di capisaldi del nostro ordinamento, quale, tra gli altri, il diritto di difesa, di tal guisa stigmatizzando quella che appare sempre più una prassi consolidatasi sulla base di una capziosa interpretazione della normativa di riferimento; Tutto ciò premesso e considerato: Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno Esprime la propria convinta e piena solidarietà all’Avv. S. D. L. per la vicenda che lo ha visto, suo malgrado, ignaro protagonista. Manda alla segreteria per l’ampia diffusione della presente delibera, mediante pubblicazione sul sito di questo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, previa indicazione dei nominativi interessati con le sole iniziali. Salerno, 27 luglio 2010 |