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* CASSAZIONE CIVILE: CONDANNATO AL RISARCIMENTO DEI DANNI L'AVVOCATO PER IL COLPEVOLE RITARDO NEL FAR VALERE LE RAGIONI DEL CLIENTE. LA SCELTA DI AGIRE IN VIA ORDINARIA INVECE CHE CON ILPROCEDIMOENTO MONITORIO E' FONTE DI RESPONSABILITA'. Cass civ. 17506/2010 dep. il 26/07/2010.
Scegliere la lunga via di un giudizio ordinario, invece di quella più comoda e diretta del decreto ingiuntivo, può costare caro all'avvocato. La Corte di cassazione (Sesta civile, sentenza 17506/10 depositata ieri 26/7) ha reso definitiva la condanna al risarcimento dei danni provocati al cliente di un professionista dell'Aquila. Il motivo sta nella «violazione del dovere di diligenza » commessa dal legale nel momento in cui, per ottenere il pagamento delle fatture di un architetto, aveva promosso una normale citazione a giudizio invece di «ricorrere al procedimento monitorio» del decreto ingiuntivo. Il cliente, che aveva – lui sì – citato il patrocinatore per il colpevole ritardo nel far valere le giuste ragioni, aveva già ottenuto soddisfazione nei gradi di merito (da ultimo la Corte d'appello abruzzese, nel settembre scorso) ma l'ex legale di fiducia ha poi portato la vicenda davanti ai giudici di piazza Cavour, formulando una questione di diritto davvero dirimente: «Può costituire fonte di responsabilità professionale la scelta processuale del legale, dando luogo al risarcimento del conseguente danno?». La Sesta civile (presidente Mario Finocchiaro) ha liquidato la questione con un semplice e sinteticamente argomentato «sì». Del resto la vicenda prospettata dall'architetto aquilano era davvero "di scuola": fornita la propria consulenza a clienti terzi, il professionista aveva poi emesso fattura senza nulla ottenere, al punto di vedersi costretto a percorrere le vie legali. Forte di incarico, disegni e riscontri documentali, l'architetto si era affidato al legale nella speranza di chiudere in breve tempo la questione, salvo poi accorgersi di essere finito invece nelle sabbie mobili dell'arretrato civile. Per la Cassazione, il quadro tracciato dall'Appello è corretto anche in diritto: il danno provocato al professionista sta nella previsione che, con un decreto ingiuntivo corposamente documentato – come era possibile fare nella circostanza – ». L'avvocato aveva impugnato le sentenze di condanna invocando un'interpretazione restrittiva dell'articolo 1176 del Codice civile (Diligenza nell'adempimento: nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata) e dell'articolo 2236 (Responsabilità del prestatore di opera: se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave). Ma la Cassazione ha ribadito la giurisprudenza mai controversa sul punto, tra le altre la decisione 6967 del 2006. Data: 27/07/2010 Fonte: IL SOLE 24 ORE |