SEGRETERIA TEL. 089241388
FAX 0892574357 INDIRIZZO PEC segreteria@pec.ordineforense.salerno.it
WEB MAIL
|
* IN VIGORE DAL 20 MARZO IL D.LGS. SULLA MEDIAZIONE FACOLTATIVA * OBBLIGO DI INFORMATIVA DEGLI AVVOCATI * Informazione scritta al momento del conferimento dell'incarico ed allegazione all'atto introduttivo del giudizio.
In vigore il 20 marzo 2010 il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, intitolato «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali». Obbligo per gli avvocati di informazione scritta sulla conciliazione facoltativa allegata alla citazione. L'informativa scritta, deve essere sottoscritta dal cliente, ed allegata all'atto introduttivo del giudizio. Mediazione obbligatoria dal 20 marzo 2011. * * * Entra in vigore il 20 marzo 2000 il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, intitolato «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali». Il provvedimento propone la soluzione stragiudiziale delle controversie civili combinando incentivi fiscali e disincentivi processuali (rischio di condanna alle spese), ed introduce l'obbligo per gli avvocati di avvisare il cliente delle procedure conciliative e di documentare l'avvenuto avviso. I dettagli. Nel momento in cui un soggetto si rivolge ad un avvocato, per iniziare una causa, il legale deve informare l'interlocutore che ci sono altre strade per risolvere il caso sottopostogli. L'informazione deve spiegare i diversi tipi di conciliazione previsti dalla legge: quella facoltativa, in vigore dal 20 marzo 2010, e la obbligatoria, in vigore fra 12 mesi. La legge delega (l. n. 69/2009) all'art. 60, comma 3, lettera n, ha previsto «il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione». L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 28, in attuazione del principio suddetto, prevede che all'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato debba informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal decreto e delle agevolazioni fiscali. Oggetto della obbligatoria informativa sono le procedure conciliative ed i vantaggi fiscali connessi alla mediazione. L'avvocato è tenuto a dare queste informazioni al momento del conferimento dell'incarico. Questo vuol dire che tale obbligo non deve essere necessariamente fornito al primo incontro con il cliente, che può essere semplicemente informativo, senza arrivare al conferimento dell'incarico per la trattazione di una singola pratica. Dunque l'avvocato che riceve il cliente è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle conseguenti agevolazioni fiscali. L'avvocato deve anche informare dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (e cioè dei casi in cui non si può mandare avanti la causa, senza avere prima effettuato una conciliazione). L'informativa deve essere completa e dettagliata quanto alla illustrazione dei tipi delle mediazioni. L'avvocato deve informare l'assistito anche dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (e cioè dei casi di conciliazione obbligatoria). L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. L'informazione dovrà, dunque, essere fornita chiaramente e per iscritto. Il documento che contiene l'informazione deve essere firmato dal cliente e deve essere allegato alla citazione o al ricorso. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non rinvia d'ufficio per la mediazione, deve informare la parte della facoltà di chiedere la mediazione. Dunque non basta una informativa orale e dell'avvenuta informazione deve essere data formalizzazione per iscritto. La norma lascia libertà di forme e quindi si può utilizzare un foglio a parte, ma si può anche inserire un apposito avviso all'interno della procura alle liti. L'avviso deve essere dato dagli avvocati al momento del conferimento dell'incarico. Quindi nessun dubbio sul fatto che, a partire dal 20 marzo 2010, l'avvocato prima di iniziare una causa di primo grado deve premunirsi di dare e di allegare l'avviso scritto al cliente. Nulla è detto rispetto all'appello, nel quale peraltro il giudice può sempre rinviare le parti a un organismo di conciliazione. Si ritiene quindi prudenzialmente che l'avvocato informi comunque il cliente anche in relazione all'appello da iniziarsi, anche al solo fine di avvisare di un possibile sviluppo del giudizio. Tra l'altro le parti possono sempre approfittare della mediazione e conseguentemente abbandonare un giudizio in corso. Se l'avvocato non informa la parte rischia l'annullabilità del contratto concluso eventualmente con l'assistito, oltre che eventuali sanzioni disciplinari. L'articolo 40 del codice deontologico forense stabilisce, infatti, a carico degli avvocati l'obbligo di informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e dell'importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili.La relazione illustrativa del decreto legislativo ha evidenziato l'importanza dell'obbligo a carico dell'avvocato che all'informativa specifica e scritta sulla procedura di conciliazione abbina quella sulle agevolazioni fiscali di cui la parte in mediazione può usufruire. L'annullabilità del contratto non tocca la validità della procura rilasciata dal cliente all'avvocato: la procura alle liti è un atto interamente disciplinato dalla legge processuale, ed è quindi insensibile alla sorte del contratto di patrocinio, la cui invalidità non toglie quindi al difensore il potere di stare in giudizio attribuito con la procura. Quindi il processo iniziato dall'avvocato che non ha fornito le informazioni sulla conciliazione non è improcedibile, anche perché questo sarebbe stato un danno a carico del cliente. Infine va aggiunto che il giudice informerà la parte non avvisata della possibilità di avvalersi della mediazione.Cosa diversa è l'improcedibilità del giudizio che è collegata (non all'omessa informativa), ma all'omesso svolgimento del tentativo di mediazione in alcune materie. /Fonte Italia Oggi - autore A.Ciccia)
|