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* * * I fantasmi a volte ritornano. Specie se li rievochiamo, la suggestione diventa forte. Anche perchè le esperienze passate hanno lasciato il segno, con la soppressione del Tribunale di Sala Consilinae e di alcune importanti sezioni come quella di Eboli. E' una prestigiosa associazione di avvocati, la Camera Penale Salernitana, che ha rispolverato nei giorni scorsi lo spettro di nuove soppressioni di uffici giudiziari nella provincia di Salerno, già colpita nel 2012 dalla "epocale" qunto nefasta riforma completata dalla Ministra Severino. Per la verità non si tratta di una novità assoluta,...
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AVVOCATI ED INFORMATICA. * * Di Enrico Tortolani (consigliere responsabile sito).

Sezioni: FOCUS
Data di pubblicazione 09/01/2010

Gli avvocati sembrano ancora in conflitto permanente con i nuovi strumenti che l'informatica ha messo a disposizione delle attività giudizirie. Posta elettronica certificata, Polisweb, firma digitale, processo civile telemematico, sono ancora termini ostici per la maggioranza dei professionisti legali.
Proviamo perciò a dare delle indicazioni, delle risposte a quanti sentono l'esigenza di appropriarsi di strumenti che stanno diventando, progressivamente, indispensabili per svolgere la professione forense.


1) - La PEC Posta Elettronica Certificata.
La Posta Elettronica Certificata [cd. PEC] è un sistema di posta elettronica con cui si inviano messaggi elettronici, via internet, con valore legale, con la stessa efficacia probatoria di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Il mittente infatti riceve un’attestazione elettronica, legalmente riconosciuta, attestante l’invio e la consegna del mesaggio,con l'assicurazione, inoltre – cosa importantissima – anche dell'integrità e provenienza del messaggio stesso.
La P.E.C. è stata introdotta e disciplinata dal D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 al quale ha fatto seguito il D.M. 2 novembre 2005 che definisce tecnicamente le modalità di funzionamento del sistema informatico della PEC. Il legislatore ha, altresì, provveduto ad introdurre e disciplinare la figura del gestore del servizio di Posta Elettronica Certificata istituendone un pubblico elenco reperibile sul sito www.cnipa.gov.it.
Anche il Codice dell’Amministrazione Digitale [DLgs. n. 82/2005] si è occupato di Posta Elettronica Certificata prevedendo indicazioni circa l’utilizzo di quest’ultima per la P.A., richiedendo che ogni ente pubblico si doti di una PEC e rendendo obbligatorio l’uso di quest’ultima nei casi in cui è necessario certificare l’avvenuto invio/ricezione di una comunicazione informatica.
Pertanto, la Posta Elettronica Certificata è lo strumento d’elezione per ogni scambio di informazioni tanto fra privati quanto nei rapporti fra questi ultimi e le pubbliche amministrazioni.

*I soggetti obbligati a munirsi della Posta Elettronica Certificata.
I soggetti obbligati sono: le Pubbliche Amministrazioni, le imprese ed i liberi professionisti.
Tale obbligo discende dall’art. 16 commi 6, 7, 8, 9 e 10 della Legge n. 2/09 di conversione con modificazioni del D.L. 29 novembre 2008 n. 185. Il termine per l'applicazione è il 29/11/2009.
Obbligo per gli Avvocati di munirsi di una Posta Elettronica Certificata e termine per l'adempimento.
In forza dell’art. 16, 7 co. della Legge n. 2/09 di conversione con modificazioni del D.L. 29 novembre 208 n. 185, i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato hanno l’obbligo di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai rispettivi ordini o collegi entro un anno dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto e, dunque, entro il 29 novembre 2009.

*Rapporto fra la Posta Elettronica Certificata ed il Processo Civile Telematico.
La Posta Elettronica Certificata ed il Processo Civile Telematico non hanno nulla in comune.
Tra di loro non sussiste alcun rapporto di dipendenza e/o connessione poiché attengono ad ambiti e funzioni diverse. Per l'attuazione del processo civile telematico è previsita l'adozione di un'autonomo sistema integrato di posta elettronica cetificata (CPECPT), che sarà attuato progressivamente, secondo le direttive del Ministero, verificando prima le possibilità delle singole realta territoriali, di uffici giudiziari ed ordini forensi.
La PEC è un indirizzo di posta elettronica prescelto dall’Avvocato nella sua estensione e nel suffisso da utilizzare nelle comunicazioni interpersonali e d’ufficio ovvero in qualsiasi contesto nel quale sia necessario avere prova opponibile dell’invio e della consegna di un determinato documento e deve essere comunicata al proprio Ordine di appartenenza.
Per contro, la casella CPECPT è integrata nell’infrastruttura informatica del PCT ed è consultabile esclusivamente tramite il Punto di Accesso [cd. PDA] previa autenticazione con la propria smart card e/o key.
Il relativo indirizzo elettronico, infatti, non ha valenza esterna al PCT e, pertanto, non richiede alcuna comunicazione all’ordine di appartenenza e, si ripete, sulla stessa vengono destinati esclusivamente i “messaggi” relative al PCT.
Le disposizioni normative relative alla PEC non sono applicabili al Processo Civile Telematico, per esplicita esclusione operata dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 il cui art. 16 stabilisce che “[…] Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all’uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative”.

* La Posta Elettronica Certificata può essere acquistata liberamente sul mercato direttamente da un ente certificatore ovvero da un suo fornitore e/o partner titolari di un dominio certificato [ @dominio.it ] ovvero presso l’Ordine degli Avvocati di appartenenza che abbia stipulato una convenzione con questi ultimi.
Non esiste una Posta Elettronica Certificata migliore o peggiore dell’altra, poiché le specifiche tecniche di base sono previste rigidamente dalla normativa istitutiva di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 e dal D.M. 2 novembre 2005.
Pertanto, le diverse offerte di posta elettronica certificata si equivalgono nelle caratteristiche tecniche fondamentali, salvo opzioni aggiuntive, e si differenziano esclusivamente per il suffisso [ @dominio.it ] relativo al dominio certificato che contraddistingue ogni singola offerta commerciale e, quindi, ogni utente è libero di scegliere la PEC più confacente alle sue esigenze.
E’ bene precisare, altresì, che tutte le poste elettroniche certificate per loro natura sono compatibili tra loro qualunque sia il suffisso che le contraddistingue e non richiedono alcuna garanzia di validità da parte di alcuno.
L’acquisto della Posta Elettronica Certificata offerta in convenzione dagli Ordini Forensi è facoltativo ed è rimesso alla libera scelta di ogni singolo Avvocato.

2)Firma digitale.
E’ un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
Si tratta, quindi, di uno strumento diverso dalla PEC, e che può o deve essere utilizzato a prescindere dalla stessa, in tutti i rapporti aventi rilevanza giuridica.

3) POLISWEB

E' il primo sistema telematico attuato dal Minisitero della Giustizia (tramite il CGSIA - oggi riformato) per rendere consultabili via internet i registri delle cancellerie civili. Indispensabile per il collegamento è la firma digitale elettronica, che serve ad identificare l'utilizzatore e consentirgli l'accesso, attraverso il "punto di accesso" cui si è preventivamente accreditato attraverso il proprio consiglio dell'Ordine.

4) PCT - Processo Civile Telematico.

E' la logica prosecuzione del Polisweb, che porterà tutti gli avvocati ad interagire con le canecellerie degli uffici giudiziari per il deposito degli atti, la la richiesta di copie, la notificazione comunicazione di atti e provvedimentim,partecipazione alle attività etc.
Ad oggi solo in alcuni tribunali, tra cui Milano e Napoli, sono stati attuati dei progetti pilota, limitati al procedimento monitorio ed alle procedure espropriative. Il Ministro ha previsto la diffusione progressiva del PCT, mano a mano che saranno disponibili i fondi necessari per l'aggiornamento dl personale e l'adeguamento degli strumenti informatici dei diversi uffici.

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In conclusione, gli argomenti appaiono complessi ed articolati. La presente sintetica esposizione è mirata a dare solo delle direttrici per un approccio immediato, che merita sicuramente un più accurato approfondimento.
Per il momento chiudiamo sperando di aver fornito delle informazioni chiare, rimandando a successivi studi.
Per ogni ulteriore chiarimento l'autore è a disposizione dei colleghi all'indirizzo etortolani@gmail.com .
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