SEGRETERIA TEL. 089241388
FAX 0892574357 INDIRIZZO PEC segreteria@pec.ordineforense.salerno.it
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07.11.2009 * PEC - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - CONVENZIONE CON DCS. MODALITA'DI ATTIVAZIONE. RICHIESTA NUOVA PASSWORD IN CASO DI SMARRIMENTO.
PEC - PERCHE' CERTIFICATA:
* * * Perchè i gestori certificano con le proprie "ricevute":
- che il messaggio è stato spedito; - che il messaggio è stato consegnato; - che il messaggio non è stato alterato. * * *
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Si ricorda che il Consiglio dell'Ordine ha stipulato una convenzione con la DCS Software e Servizi per fornire ad ogni iscritto la casella di P.E.C. (posta elettronica certificata) anche in attuazione delle disposizioni portate dalla L. 2/09 (conversione del D.L. 185/08) che ha previsto l'obbligo per gli iscritti agli Albi e Registri professionali di comunicare al proprio Ordine entro il 29/11/2009 il proprio indirizzo P.E.C. e per l'Ordine l'obbligo di rendere noti tali indirizzi alla pubblica amministrazione. Si sottolinea che per l'inadempimento non è prevista alcuna sanzione, tuttavia, in linea generale, l'avvocato che non ottempera all'obbligo è esposto ad eventuale procedimento disciplinare. Si ricorda altresì che la PEC potrà essere attivata anche con altri gestori che hanno formulato analoghe proposte ( vedi Lextel e Giuffrè collegandosi ai rispettivi siti) Con Il D.L. 6 LUGLIO 2011 N. 98 (GU 6.7.2011) l'obbligo della PEC è diventato ineludibile, infatti è stata introdotta la sanzione dell'aumento del 50% del contributo unificato, in caso di omessa comunicazione della pec e del fax da parte del legale o il c.f. della parte negli atti del giudizio. Di seguito l'estratto della norma di cui innanzi: Art. 37 omissis 3bis Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario), ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà. LA CONVENZIONE CON DCS - LE MODALITA' DI ATTIVAZIONE La convenzione prevedeva l'abbonamento, gratuito fino al 31/12/2010, ai servizi di posta elettronica certificata (P.E.C.). Il rinnovo, o la nuova attivazione, prevede un costo di € 4,00 all'anno per i successivi quattro anni. Ad ogni iscritto sono state assegnate le credenziali nel seguente formato: User-ID: avvnomecognome@pec.ordineforense.salerno.it ( es.: avvmariorossi@pec.ordineforense.salerno.it) Password: codice fiscale (es. RSSMRA70E01L219P) Per ottenere il servizio è necessario sottoscrivere il modulo di adesione,scaricabile dal sito internet http://www.puntopec.it/, selezionando la voce di menu 'Assistenza' usando gli innanzi indicati identificativi. Il modulo, una volta compilato, va inviato a mezzo fax al numero 011 5617676. Entro pochi giorni dalla ricezione del fax la DCS Software e Servizi provvederà all'attivazione della casella P.E.C. Sempre sullo stesso sito sono riportate le condizioni di rinnovo. Una volta attivata la PEC, con le stesse credenziali sarà possibile accedere al sito del fornitore del servizio, ed utilizzare la posta direttamente da internet, senza essere costretti a servirsi di outlook o altro programma di gestione scaricato sul proprio computer. Di seguito il link alla pagina di login https://webmail.pec.aruba.it/src/login.php Il gestore della posta provvederà a comunicare all'Ordine l'attivazione della casella PEC. I colleghi pertanto sono esonerati da ogni ulteriore incombente. Per chiarimenti o in ipotesi di inconvenienti, contattare il servizio clienti della DCS Software e Servizi all'indirizzo e-mail supporto.servizi@irnerio.it . Si comunica, infine, che la presente convenzione non è vincolante e che ogni iscritto è libero di scegliere soggetti diversi ai quali affidarsi, con l'unico onere di comunicare tempestivamente all'ordine il diverso indirizzo scelto. Per maggiori informazioni rivolgersi al Cons. delegato Avv.Enrico Tortolani, etortolani@gmail.com --- * * * --- Legge 28 gennaio 2009, n. 2 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009 - Supplemento Ordinario n. 14. (... omissis) 7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. --- * * * --- Breviario: Cos'è la PEC PEC è l'acronimo di Posta Elettronica Certificata: e' un sistema di "trasporto" di documenti informatici che presenta delle forti similitudini con il servizio di posta elettronica "tradizionale", cui però sono state aggiunte delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza, a valore legale, dell’invio e della consegna (o meno) dei messaggi e-mail al destinatario. Perché "certificata" Il termine "certificata" si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna. I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute": - che il messaggio è stato spedito - che il messaggio è stato consegnato - che il messaggio non è stato alterato In ogni avviso inviato dai gestori e' apposta anche una marca temporale che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.
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