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* * * I fantasmi a volte ritornano. Specie se li rievochiamo, la suggestione diventa forte. Anche perchè le esperienze passate hanno lasciato il segno, con la soppressione del Tribunale di Sala Consilinae e di alcune importanti sezioni come quella di Eboli. E' una prestigiosa associazione di avvocati, la Camera Penale Salernitana, che ha rispolverato nei giorni scorsi lo spettro di nuove soppressioni di uffici giudiziari nella provincia di Salerno, già colpita nel 2012 dalla "epocale" qunto nefasta riforma completata dalla Ministra Severino. Per la verità non si tratta di una novità assoluta,...
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TERMINI PROCESSUALI: SEMPRE IN VIGORE LA VECCHIA DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONE FERIALE DAL 1^ AGOSTO AL 15 SETTEMBRE. UTILE RIEPILOGARE LA CASISTICA.
Sezioni: EVENTI E VARIE
Autore Guglielmo Saporito,Il Sole 24 Ore 31/7/09 pag. 29
Data di pubblicazione 04/08/2009

(Il sole 24 ore, 1 agosto 2009) Termini processuali rimandati a settembre.Ultime ore di lavoro per gli operatori della giustizia, in attesa della sospensione dal 1 agosto al 15 settembre, dei “termini processuali”. Non è stata infatti approvata la norma
che avrebbe voluto contrarre a 30 giorni il periodo feriale.
La tregua sospende tutti adempimenti che ruotano intorno alla giustizia ordinaria, tributaria e amministrativa, e deriva dalle leggi 12/41 e 742/69.
I termini che scadono tra 1 agosto e 15 settembre
ricominciano a decorrere dal 16 settembre, calcolando come valido il periodo antecedente la sospensione: 30 giorni a decorrere dal 20 luglio 2009 scadono quindi il successivo 5 ottobre (Scadrebbbe il 4, ma è domenica).
Processuali e sostanziali: La regola è che
sono sospesi i termini processuali, mentre quelli sostanziali,relativi ai rapporti tra privati,
non subiscono sospensioni.
Quindi non si sospendono i termini per adempiere a un
contratto, per consegnare un immobile oggetto di compravendita, per pagare un debito o un canone di locazione.
Un’impugnazione fiscale, se è indirizzata alla Commissione tributaria subisce la sospensione dei termini. Se invece si chiede una dilazione a un ufficio
tributario, non vi è sospensione.
Condomini, vendite, querele: le contestazioni
condominiali, con delibere che vanno impugnate in 30 giorni, possono essere rinviate a fine autunno contando sulla sospensione feriale.
Va invece inviata subito, la raccomandata
che contesti al venditore i vizi di un bene acquistato (entro 8 giorni), oppure la difformità o i
vizi di un immobile eseguito in appalto (entro 60 giorni, 1 anno se riguarda crolli o difetti
strutturali dell’edificio).
Se un imprenditore si cancella ad agosto dal registro delle imprese, entro 1 anno da quella data (da calcolare senza sospensione feriale) i creditori possono chiederne il fallimento.
Anche le querele penali vanno presentate (entro 90 giorni) senza sospensione feriale dei termini. Si sospende il termine per impugnare le delibere
societarie, mentre chi ha subito una condanna a pagare e vuole opporsi al precetto di pagamento non fruisce della sospensione feriale.
La materia del lavoro: retribuzioni, inquadramenti, carriere, attività sindacale, pretese previdenziali etc..che generano liti non sono soggette a sospensione feriale. Stesso discorso per il pubblico impiego. Sono invece sospese le cause di lavoro di competenza del Tar e del Consiglio di Stato. Contestazioni
sul rapporto di impiego di militari, docenti universitari, magistrati e avvocati dello Stato
restano sospese: il giudice competente è quello amministrativo. Gli enti pubblici: il
problema dei termini feriali riguarda anche le pubbliche amministrazioni, per i casi di
silenzio assenso o silenzio diniego.
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