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TERMINI PROCESSUALI: SEMPRE IN VIGORE LA VECCHIA DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONE FERIALE DAL 1^ AGOSTO AL 15 SETTEMBRE. UTILE RIEPILOGARE LA CASISTICA.
(Il sole 24 ore, 1 agosto 2009) Termini processuali rimandati a settembre.Ultime ore di lavoro per gli operatori della giustizia, in attesa della sospensione dal 1 agosto al 15 settembre, dei “termini processuali”. Non è stata infatti approvata la norma che avrebbe voluto contrarre a 30 giorni il periodo feriale. La tregua sospende tutti adempimenti che ruotano intorno alla giustizia ordinaria, tributaria e amministrativa, e deriva dalle leggi 12/41 e 742/69. I termini che scadono tra 1 agosto e 15 settembre ricominciano a decorrere dal 16 settembre, calcolando come valido il periodo antecedente la sospensione: 30 giorni a decorrere dal 20 luglio 2009 scadono quindi il successivo 5 ottobre (Scadrebbbe il 4, ma è domenica). Processuali e sostanziali: La regola è che sono sospesi i termini processuali, mentre quelli sostanziali,relativi ai rapporti tra privati, non subiscono sospensioni. Quindi non si sospendono i termini per adempiere a un contratto, per consegnare un immobile oggetto di compravendita, per pagare un debito o un canone di locazione. Un’impugnazione fiscale, se è indirizzata alla Commissione tributaria subisce la sospensione dei termini. Se invece si chiede una dilazione a un ufficio tributario, non vi è sospensione. Condomini, vendite, querele: le contestazioni condominiali, con delibere che vanno impugnate in 30 giorni, possono essere rinviate a fine autunno contando sulla sospensione feriale. Va invece inviata subito, la raccomandata che contesti al venditore i vizi di un bene acquistato (entro 8 giorni), oppure la difformità o i vizi di un immobile eseguito in appalto (entro 60 giorni, 1 anno se riguarda crolli o difetti strutturali dell’edificio). Se un imprenditore si cancella ad agosto dal registro delle imprese, entro 1 anno da quella data (da calcolare senza sospensione feriale) i creditori possono chiederne il fallimento. Anche le querele penali vanno presentate (entro 90 giorni) senza sospensione feriale dei termini. Si sospende il termine per impugnare le delibere societarie, mentre chi ha subito una condanna a pagare e vuole opporsi al precetto di pagamento non fruisce della sospensione feriale. La materia del lavoro: retribuzioni, inquadramenti, carriere, attività sindacale, pretese previdenziali etc..che generano liti non sono soggette a sospensione feriale. Stesso discorso per il pubblico impiego. Sono invece sospese le cause di lavoro di competenza del Tar e del Consiglio di Stato. Contestazioni sul rapporto di impiego di militari, docenti universitari, magistrati e avvocati dello Stato restano sospese: il giudice competente è quello amministrativo. Gli enti pubblici: il problema dei termini feriali riguarda anche le pubbliche amministrazioni, per i casi di silenzio assenso o silenzio diniego. |