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** DIFESA D'UFFICIO ** IL SOTTOSEGRETARIO CALIENDO RISPONDE ALL'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE DI ROSSOMANDO E BERNARDINI. UNA RISPOSTA CHE LASCIA MOLTO A DESIDERARE. ** Il Sottosegretario Caliendo risponde alle interrogazioni presentate, sulla base della delibera dell'UCPI, dagli Onorevoli Rossomando e Bernardini: i soldi non ci sono e quei pochi sono ripartiti in maniera equanime. Ma intanto, senza soldi, si approva l'estensione del patrocinio a spese dello stato alle vittime di reati sessuali.
Interrogazione parlamentare BERNARDINI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: gli istituti della difesa d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato sono espressione dell'articolo 24 della Costituzione che sancisce la difesa quale diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e l'assicurazione, anche ai non abbienti, dei mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione in rispetto del principio fondamentale di uguaglianza; tale principio sembra però essere minato dal diffuso e lamentato ritardo nei pagamenti degli onorari professionali ai difensori che hanno esercitato il loro mandato di ufficio o i cui assistiti siano stati ammessi ai meccanismi del patrocinio a spese dello Stato; infatti una recente indagine effettuata dall'Unione delle camere penali italiane, registra un grave disagio di numerosi professionisti che non ottengono da lungo tempo i versamenti delle somme a loro dovute; tale situazione non è più sostenibile in quanto questa lederebbe non solo e non tanto il diritto dei legali alla retribuzione per l'attività professionale prestata, quanto quello del cittadino - presunto innocente fino a condanna definitiva - di essere assistito in modo conforme ai valori costituzionali sottesi all'articolo 24 della Costituzione ed al principio di uguaglianza analogamente tutelato costituzionalmente; un simile contesto potrebbe aggravarsi anche alla luce delle recenti disposizioni normative che estendono il diritto alla ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche alle vittime di «reati sessuali», rischiando così un ulteriore aggravio nel ritardo dei pagamenti nonché nell'inevitabile compromissione di una efficace difesa tecnica degli interessati -: se il Ministro sia a conoscenza della problematica sopra esposta; quale ne sia l'entità a livello nazionale; come s'intenda provvedere affinché si proceda al pagamento degli onorari professionali dovuti. Ore 12.30 INTERROGAZIONI 5-01491 Bernardini: Problematiche relative al pagamento degli onorari per l’attività di patrocinio a spese dello Stato Risposta del Sottosegretario Caliendo La tematica riguardante il patrocinio a spese dello Stato è indubbiamente un piano spinoso su cui confrontarsi. L’attualità dell’argomento e la complessità delle decisioni9 ad esso connesse, fanno sì che ci si muova in bilico tra aspirazioni ideali e limitazioni concrete, e che non sempre l’equilibrio raggiunto risulti, poi, del tutto soddisfacente. Ciò che si avverte è, da un lato, la necessità di garantire l’assistenza legale alle persone che non hanno mezzi, e dall’altra, l’obbligo di remunerare coloro che, con il proprio lavoro, danno concreta attuazione al diritto di difesa dei non abbienti. E’ evidente che entrambe le esigenze possono convergere se esaminate sotto il profilo del puro diritto e della giustizia sostanziale, ma è altrettanto vero che le stesse rischiano di configgere se riportate in ambito economico e valutate alla luce dei limiti di spesa fissati in bilancio. Detto ciò non posso che segnalare quanto rappresentato la scorsa settimana in occasione del QT in commissione dell’on. Rossomando, e cioè che le motivazioni inerenti al mancato pagamento dei compensi liquidati agli avvocati per le prestazioni rese per il patrocinio a spese dello Stato a norma del T.U. in materia di spese di giustizia, sono da ricercare nella carenza di fondi che, soprattutto nell’anno 2008, ha interessato gli stanziamenti di bilancio del cap. 1360, destinato alle “spese di giustizia”. Tale problematica, lo ribadisco, ha carattere generale, poiché interessa non soltanto il patrocinio a spese dello Stato, ma tutte le spese riconducibili alla giustizia, ivi comprese le spese per consulenze, perizie, traduzioni e intercettazioni. Faccio presente, infatti, che dalla gestione finanziaria dell’anno 2008 è emerso un debito per spese di giustizia (cap. 1360), che può essere quantificato in circa 260 milioni di euro. La formazione di tale debito è ricollegabile, però, alle forti riduzioni di risorse che hanno interessato il cap. 1360, pari a circa 280 milioni di euro, di cui soltanto 200 milioni ad opera dell’art. 21 del D.L. n. 233/06 (c.d. decreto Bersani). Tale debito è formato da circa 230 milioni da oneri indifferibili, conseguenti a spese liquidate con provvedimenti dell’Autorità giudiziaria (spese per intercettazioni, consulenze, perizie, gratuito patrocinio, ecc.) e non ancora pagate per carenza di fondi. I restanti 30 milioni sono rappresentati da somme anticipate da Poste Italiane s.p.a., che risultano da rimborsare. Ciò premesso è opportuno far presente che la dotazione di bilancio per il corrente anno finanziario è pari a 474 milioni di euro e che la spesa prevista e di circa 650 milioni: allo stato delle assegnazioni, le risorse correnti consentiranno, pertanto, di coprire tutte le attività processuali che verranno svolte fino al mese di settembre. Con il nuovo anno, infatti, secondo i principi della legge di bilancio, si è iniziato ad accreditare ai funzionari delegati i fondi destinati al pagamento di spese relative all’anno 2008. Il debito formatosi nell’anno 2008 e negli anni precedenti, invece, potrà essere estinto con l’adozione di specifici provvedimenti di autorizzazione di spese che hanno ecceduto gli ordinari stanziamenti di bilancio. Al riguardo, comunico che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha assunto il provvedimento con il quale sono stati accertati i debiti rilevati fino all’anno 2007 e che si è già provveduto a richiedere al Ministero dell’Economia uno stanziamenti straordinario proprio per ripianare integralmente il debito formatosi nell’anno 2008. E’ stata, quindi, avviata ogni utile iniziativa per far fronte ai debiti contratti fino all’anno 2008, i quali potranno essere pagati non appena si renderanno disponibili le risorse necessarie. Infatti, non appena verranno stanziati i relativi fondi, la Direzione Generale della Giustizia Civile provvederà ad accreditarli ai funzionari delegati, cui spetta il compito di destinarli in ragione delle diverse esigenze riscontrate. Quanto alla ripartizione dei fondi sul capitolo 1360 per spese di giustizia, preciso che in bilancio non è prevista una quota finalizzata al pagamento delle sole spese collegate alle prestazioni rese dagli avvocati per il gratuito patrocinio: le somme disponibili, infatti, vengono accreditate ai funzionari delegati “indistintamente” e devono essere impiegate per far fronte a tutte le spese di gistizia. Preciso altresì, che, a fronte di un effettivo stanziamento in bilancio di circa 427 milioni di euro per l’anno 2008 e di una spesa di giustizia superiore ai 680 milioni, risulta esservi stata una distribuzione sostanzialmente equa delle risorse disponibili fra uffici giudicanti e requirenti. Sulla base delle rilevazioni effettuate dal competente Dipartimento per gli Affari di Giustizia e, infatti, emerso che: - agli uffici giudicanti sono state destinate somme pari al 67% della spesa complessiva sostenuta, con un debito rilevato pari al 37% della spesa; - agli uffici requirenti sono state destinate somme pari al 65% della spesa complessiva sostenuta, con un debito rilevato pari al 36% della spesa. Segnalo, infine, che la dilatazione dei tempi di liquidazione delle spese di giustizia ai creditori viene normalmente rilevata a livello centrale e che la stessa non ha la sua unica ragione nell’entità delle risorse disponibili, ma è ovviamente condizionata anche dalle limitazioni delle assunzioni e dall’aggravio di lavoro che si verifica per le scoperture di organico. Interrogazione parlamentare ROSSOMANDO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: la nostra Costituzione, con l'articolo 24, sancisce che il diritto alla difesa è, per ogni cittadino, un diritto inviolabile, e proprio a garanzia di tale diritto, prevede il riconoscimento dell'assistenza legale gratuita, per le persone che non hanno i mezzi per sostenere le spese necessarie a promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice; si tratta dell'istituto del «gratuito patrocinio», uno degli istituti che meglio rappresenta la civiltà giuridica del nostro Paese; purtroppo però il funzionamento del sistema è seriamente inficiato dalla lentezza, nel migliore dei casi, o addirittura della totale mancanza di pagamento delle parcelle dovute da parte dello Stato a seguito dell'ammissione al «gratuito patrocinio»; a Torino, ad esempio, vi sono avvocati che attendono la liquidazione di parcelle che risalgono al 2006, alcune addirittura al 2005; in media le richieste di liquidazione hanno tempi di attesa che vanno da 6 mesi a un anno, poi il successivo mandato di pagamento richiede altrettanto tempo, al quale si deve aggiungere l'effettivo trasferimento dei fondi dal Ministero di giustizia al tribunale, che ha invece tempi insondabili; ma il problema è sicuramente più articolato e vasto, e riguardo l'entità delle somme stanziate nel capitolo di bilancio dello Stato per il finanziamento dell'intera attività di gratuito patrocinio nonché la loro ripartizione; gli avvocati della Camera Penale del Piemonte e Valle d'Aosta dopo una recente assemblea, hanno deliberato di chiedere ufficialmente al presidente del tribunale e della corte d'appello quali sono gli importi iscritti e stanziati per il finanziamento del gratuito patrocinio; il problema ha già una certa consistenza, ed, è, inoltre, destinato ad aggravarsi, anche in virtù delle norme contenute nel decreto-legge n. 92 del 2009, che ha previsto l'accesso al gratuito patrocinio per le vittime di reati di violenza sessuale, nonché in ragione dell'introduzione «del reato di ingresso irregolare», norma di prossima approvazione, il cui impatto comporterà sicuramente un grande incremento di richieste; secondo gli ultimi dati ufficiali forniti dal Ministero della giustizia, nel corso del 2007 sono state ammesse al gratuito patrocinio 94.401 persone non abbienti per un totale di costi di 84.916.200 euro (costi al lordo delle somme eventualmente recuperate), e l'ammontare complessivo degli onorari degli avvocati (Iva inclusa) è stato di quasi 80 milioni di euro; nel solo distretto di Torino sono state calcolate 7.486 persone interessate (di cui un quinto straniere, e ancora non si parlava del reato di clandestinità), e 6.361 sono stati gli imputati che hanno fatto ricorso alla difesa di un avvocato d'ufficio; gli onorari dei legali ammontano a 4.050.669 euro, ma come già mostrato non per tutti sono arrivati gli importi liquidati e dovuti e i legali della camera penale del Piemonte e della Valle d'Aosta hanno chiesto di poter incontrare i presidenti del tribunale e della corte d'appello per discutere al più presto della questione; sarebbe opportuno che il Ministro faccia chiarezza sulla questione che attiene alla ripartizione dei fondi stanziati nel capitolo di bilancio riservato alle spese di giustizia, relativamente al finanziamento dell'attività di gratuito patrocinio nonché la loro destinazione nei vari distretti -: se non ritenga che il mancato riconoscimento delle competenze liquidate nell'ambito del gratuito patrocinio rischi di depotenziare e svuotare un importante istituto che garantisce il rispetto dei principi costituzionali del diritto alla difesa ed all'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. (5-01497) Risposta del Sottosegretario Caliendo Con riferimento all'interrogazione in discussione ritengo doveroso evidenziare che le motivazioni inerenti al mancato pagamento dei compensi liquidati agli avvocati, per le prestazioni tese per il patrocinio a spese dello Stato a norma del T.U. in materia di spese di giustizia, sono da ricercare nella carenza di fondi che, soprattutto nell'anno 2008, ha interessato gli stanziamenti di bilancio del cap. 1360, destinato alle «spese di giustizia». Tale problematica, in realtà, ha carattere generale, poiché ha riguardato non solo il patrocinio a spese dello Stato, ma tutte le spese riconducibili alla giustizia, ivi comprese le spese per consulenze, perizie, traduzioni ed intercettazioni. Segnalo, infatti, che dalla gestione finanziaria dell'anno 2008 è emerso un debito per spese di giustizia (cap. 1360), che può essere quantificato in circa 260 milioni di euro. La formazione di tale debito è ricollegabile, però, alle forti riduzioni di risorse che hanno interessato il cap. 1360, pari a circa 280 milioni di euro, di cui soltanto 200 milioni ad opera dell'articolo 21 del decreto-legge n. 223 del 2006 (cd «decreto Bersani»). Per quanto riguarda il corrente anno finanziario la dotazione di bilancio è pari a 474 milioni di euro, mentre la spesa prevista è di circa 650 milioni: allo stato delle assegnazioni, le risorse correnti consentiranno, pertanto, di coprire tutte le attività processuali che saranno svolte fino al mese di settembre. Con il nuovo anno, infatti, secondo i principi della legge di bilancio, si è iniziato ad accreditare ai funzionari delegati i fondi destinati al pagamento di spese relative all'anno 2009. Il debito formatosi nell'anno 2008,e negli anni precedenti, invece, potrà essere estinto con l'adozione di specifici provvedimenti di autorizzazione di spese che hanno ecceduto gli ordinari stanziamenti di bilancio. Al riguardo, comunico che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha assunto il provvedimento con il quale sono stati accertati i debiti rilevati fino all'anno 2007 e che si è già provveduto a richiedere al Ministero dell'economia uno stanziamento straordinario proprio per ripianare integralmente il debito formatosi nell'anno 2008. È stata, quindi, avviata ogni utile iniziativa per far fronte ai debiti contratti fino all'anno 2008, i quali potranno essere pagati non appena si renderanno disponibili le risorse necessarie. Pertanto, non appena verranno stanziati i relativi fondi, la Direzione Generale della Giustizia Civile provvederà ad accreditarli ai funzionari delegati, cui spetta i compito di destinarli in ragione delle diverse esigenze riscontrate. Quanto alla ripartizione dei fondi sul capitolo 1360 per spese di giustizia, preciso che in bilancio non è prevista una quota finalizzata al pagamento delle sole spese collegate alle prestazioni rese dagli avvocati per il gratuito patrocinio: le somme disponibili, infatti, vengono accreditate ai funzionari delegati «indistintamente» e devono essere impiegate per far fronte a tutte le spese di giustizia. Preciso, altresì, che, nell'anno 2008, al Tribunale ed alla Procura di Torino sono stati accreditati per spese di giustizia circa 12.500.000 euro e che, sulla base delle rilevazioni effettuate dal competente Dipartimento per gli Affari di Giustizia presso le sedi giudiziarie, risulta esservi una distribuzione sostanzialmente equa delle risorse disponibili tra uffici giudicanti e requirenti. Segnalo, infine, che la dilatazione dei tempi di liquidazione delle spese di giustizia ai creditori viene rilevata a livello centrale ed è ovviamente condizionata anche dall'aggravio di lavoro determinato dalle scoperture di organico e dalle limitazioni nelle assunzioni. |