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FORMAZIONE CONTINUA. CIRCOLARE ESPLICATIVA DEL C.N.F. SUL PERIODO TRANSITORIO N. 12-C12009 del 10/03/2009.
Il periodo di valutazione dell'obbligo formativo, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento per la formazione continua, decorre dal primo gennaio dell'anno solare successivo a quello d'iscrízione all'albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica (Cd."trienniosoggettivo").
L'art. 1 del Regolamento prevede la disciplina transitofia, applicabile agli iscritti all'Albo anteriormente alla data del 1° gennaio 2008 per il triennio formativo 2008-2010. Gli avvocati e i praticanti abilitati al patrocinio, iscritti prima dell'anno solare 2008, devono Conseguire 50 crediti formativi, dei quali almeno 6 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia, con un minimo di: 9 crediti per il primo anno formativo (2008); 12 crediti per il secondo anno formativo (2009); 18 crediti per il terzo anno formativo (2010). A partire dal 1° gennaio 2011 sarà applicabile il regime previsto dall'art. 2, comma 3, del Regolamento secondo cui nel triennio formativo 2011-2013 e nei successivi dovranno essere conseguiti almeno 90 crediti, dei quali almeno 15 in materia di ordinamento forense,prevideNza e deontologia, con un minimo di 20 per ogni anno. Per evidenti esigenze di coordinamento ed armonizzazione nell'applicazione del Regolamento ed a seguito di specifiche richieste di alcuni Consigli dell'ordine, sulla scorta di un'analisi tecnica che è a Vostra disposizione, elaborata su criteri di proporzionalità e progressività, il Consiglio ha deliberato d'indicare i crediti da conseguire nei seguenti trienni. * Triennio formativo 2009-2011(Transitorio) * Ogtti iscritto nell'anno 2008, per il quale il triennio formativo ha inizio il l° gennaio 2009, dovrà conseguire nell'arco del triennio almeno 68 crediti formativi (di cui almeno 9 in materia di ordinamento forense, previd enza e deontologia) con un minimo di: 12 crediti per il 2009 18 crediti per il 2010 20 crediti per il 2011, * Triennio formativo 2010-2011 (transitorio) * Ogni iscritto nell'anno2009, per il quale il triennio formativo ha inizio il 1°gennaio 2010, dovrà conseguire nell'arco del triennio almeno 83 crediti formativi (di cui almeno 12 crediti formativi in materia di ordinamentop rofessionalee previdenzialee di deontologia) con un minimo di: 18 crediti per il 2010 20 crediti per il 2011 20 crediti per il 2012 La Commissione per l'assegnazione dei crediti formativi (segreteria@fondazioneavvocatura.it ) è disponibile per qualsiasi chiarimento in merito ai criteri di proporzionalità e progressività adottati.
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