SEGRETERIA TEL. 089241388
FAX 0892574357 INDIRIZZO PEC segreteria@pec.ordineforense.salerno.it
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PEC - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. UN INDIRIZZO PER OGNI ISCRITTO ALL'ORDINE DI SALERNO. In vista delle prossime scadenze per l'attuazione delle notificazioni e comunicazioni in via telematica, parte il progetto PEC per i nostri iscritti. (In calce il link al sito PEC-CNF ).
Il Presidente Avv. Americo Montera comunica, con grande soddisfazione, il raggiungimento di un altro traguardo verso l'innovazione telematica dei professionisti salernitani: " Il nostro Ordine in questi ultimi anni è stato molto attento a seguire tutti gli sviluppi delle nuove tecnologie per consentire ai Colleghi di restare al passo con i tempi. In questo nostro lavoro, che ha coinvolto tutto il consiglio, devo segnalare il particolare impegno del consigliere Enrico Tortolani, delegato al settore informatico, sempre aggiornato e tempestivo nell'attuazione delle nostre iniziative". "Dopo il lancio del Polisweb, con le cancellerie on-line - dice l'avv. Tortolani - la posta elettronica certificata si dimostrerà un altro indispensabile strumento di lavoro. Le procedure di comunicazione e notificazione delle cancellerie civili saranno notevolmente semplificate. Anche quelle fra gli avvocati potranno essere più facili e tempestive, sostituendo la raccomandata postale ed eliminando i relativi costi".
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Si porta a conoscenza dei Colleghi che il Consiglio dell'Ordine ha stipulato una convenzione con la D.C.S. Software e Servizi per fornire ad ogni iscritto la casella di P.E.C. (posta elettronica certificata) anche in previsione dell'attuazione delle disposizioni portate dall'art.51 D.L.25/6/2008 n.112 convertito in L.6.8.2008 n.133. La convenzione prevede l'abbonamento gratuito fino al 31 dicembre 2009, ai servizi di P.E.C. posta elettronica certificata. Il Consiglio, a mezzo della D.C.S. Software e Servizi, provvederà ad inviare a tutti gli Avvocati, a mezzo fax, User-ID e password personale necessarie per accedere al servizio attraverso il sito internet http://www.cnfpec.it/ al fine di scaricare il modulo di adesione personalizzato che deve essere sottoscritto in originale dal richiedente. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Consigliere Delegato avv. Enrico Tortolani. Dal Palazzo di Giustizia, 28 novembre 2008 Il Presidente Avv. Americo Monetera Il Consigliere Segretario Avv. Gaetano Paolino * * * Di seguito il testo dell' art.51 D.L.25/6/2008 n.112 convertito in L.6.8.2008 n.133. Comunicazioni e notificazioni per via telematica. 1.A decorrere dalla data fissata con uno o più decreti del ministro della Giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del Codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del Codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 2.Il ministro della Giustizia adotta il decreto di cui al comma 1 sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i Consigli dell'Ordine degli avvocati interessati, previa verifica della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari, individuando i circondari di tribunale nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1. 3.A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente che non hanno comunicato l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria. 4.A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si effettuano ai sensi dell'articolo 170 del Codice di procedura civile. 5.All'articolo 16 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Nell'albo è indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123»; b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data fissata dal ministro della Giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al ministero della Giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile». * * * Italia Oggi del 16-12-08 Via al processo telematico, accelerato dal dl 185/08 che ha previsto la posta elettronica certificata I legali dovranno trasmettere via mail gli atti processuali Notifiche on-line tra cancellerie e avvocati. Le comunicazioni e le notificazioni endoprocessuali, successive alla costituzione delle parti in giudizio, avverranno infatti per via telematica all’indirizzo elettronico comunicato da ogni legale al proprio ordine di appartenenza A breve, non appena sarà emanato uno specifico decreto del ministero della giustizia (che dovrebbe venir siglato nella primavera del 2009), questa diventerà addirittura l’unica forma di comunicazione tra cancellerie e avvocati. I legali che non avranno comunicato il proprio indirizzo elettronico all’ordine di appartenenza, così come prescritto daI recente decreto legge 185/2008, che ha introdotto l’obbligo della posta elettronica certificata, o che non ne avranno curato l’aggiornamento, rischieranno quindi di non ricevere più alcuna informazione sui procedimenti in corso, in quanto le relative comunicazioni verranno automaticamente effettuate presso la cancelleria. E’ questa una delle novità più importanti del protocollo di intesa siglato tra il ministro della giustizia, Angelino Alfano, e il ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, Renato Brunetta, che hanno individuato sei aree cli intervento nelle quali effettuare una serie di riforme volte al miglioramento e allo sviluppo dei servizi per gli utenti della giustizia. On-line le notifiche degli atti endoprocedimentali. L’inoltro per via elettronica delle notificazioni e delle comunicazioni di cancelleria agli avvocati era già, stato previsto questa estate dal dl competitività (decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008). Il protocollo cli intesa intende quindi consentire una pronta attuazione della riforma. Oggetto della notifica telematica potranno essere soltanto gli atti endoprocedimentali che la cancelleria è tenuta a inviare ai difensori delle parti costituite ex art. 170 cpc (nonché ai consulenti tecnici e agli altri ausiliari del giudice nel processo civile). Le comunicazioni di cancelleria on-line avverranno all’indirizzo di posta elettronica a suo tempo comunicato da ciascun legale al proprio ordine di appartenenza al momento dell’iscrizione all’albo (per i più giovani) o successivamente indicato. L’indirizzo telematico va comunicato all’Ordine. È utile ricordare che la comunicazione agli ordini degli indirizzi telematici degli avvocati è stata a suo tempo disciplinata dall’art. 7 del dpr n. 123/2001 sull’utilizzo degli strumenti informatici nel processo civile ed è stata ribadita dall’articolo 16, comma 7, del dl 29 novembre 2008, n. 185. La norma del 2001, così come quella del decreto legge, stabilisce chiaramente che ai fini di legge l’indirizzo e-mail del difensore è esclusivamente quello indicato a suo tempo ai rispettivi consigli dell’ordine e da questi trasmessi al ministero della giustizia. Da sottolineare come il comma 3 dell’art. 51 della legge di conversione n. 133/2008 preveda espressamente che un successivo decreto del ministero della giustizia debba individuare gli uffici giudiziari nei quali attivare l’obbligo della notificazione telematica e la relativa data di avvio, data a partire dalla quale le notificazioni e le comunicazioni ai difensori costituiti nel processo andranno fatte esclusivamente presso la cancelleria. Obiettivo: tre cancellerie su dieci on-line da giugno ’09. Il protocollo ha delineato le tappe di avvicinamento all’obiettivo di una comunicazione esclusivamente telematica tra cancellerie e avvocati. Entro il prossimo mese di giugno del 2009 la notifica telematica dovrebbe ‘infatti essere attivata per i procedimenti di cognizione nel 30% dei tribunali e delle corti d’appello, tra cui i tribunali di Roma e Torino e altre sedi grandi (Bologna, Firenze, Genova e S. Maria Capua Vetere), nonché per la Cassazione. Quindi entro ottobre 2009 la notifica telematica dovrebbe riguardare il 70% dei procedimenti pendenti relativi alla cognizione. Entro la fine del 2009 dovrebbe essere estesa ai procedimenti di esecuzione. Gianfranco Di Rago
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