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* * * I fantasmi a volte ritornano. Specie se li rievochiamo, la suggestione diventa forte. Anche perchè le esperienze passate hanno lasciato il segno, con la soppressione del Tribunale di Sala Consilinae e di alcune importanti sezioni come quella di Eboli. E' una prestigiosa associazione di avvocati, la Camera Penale Salernitana, che ha rispolverato nei giorni scorsi lo spettro di nuove soppressioni di uffici giudiziari nella provincia di Salerno, già colpita nel 2012 dalla "epocale" qunto nefasta riforma completata dalla Ministra Severino. Per la verità non si tratta di una novità assoluta,...
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04.07.2008 * Il nuovo regime delle comunicazioni e delle notifiche telematiche nel processo civile. In vigore dal 25/06/2008 (D.L. n.112 del 25/5/2008).
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Sezioni: Menu Alto | SERVIZI | notificazioni in proprio
Autore Avv. Michele Gorga - docente Università La Sapienza
Data di pubblicazione 05/07/2008

Con l’art. 51 del decreto–legge del 25/06/2008 n. 112, nel quadro più generale e, si spera, organico, di riforma del rito civile il nostro legislatore ha introdotto importanti novità in tema di comunicazioni e notificazioni per via telematica. Quello che sino ad ieri era solo dichiarato si è trasformato in una previsione che anche se non “attuale”, dato che l’efficacia della norma è stata rimessa all’emanazione di uno o più decreti del Ministero della giustizia, è diventata una scelta definitiva in ordine all’attuazione del Processo Civile Telematico.
E’ stato previsto,infatti, che a decorrere dalla data fissata con decreto del Ministro della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 e dell’art. 192, del codice di procedura civile, dovranno essere effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato dagli avvocati ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
In forza di detta previsione quindi ai sensi dell’art. 170 del c.p.c., dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni relative allo svolgimento del processo quali: comunicazione delle ordinanze rese fuori udienza dal giudice; provvedimenti del giudice istruttore; provvedimenti del collegio e comunicazione della sentenza, dovranno essere fatta, dalle cancellerie, ai procuratori costituiti solo ed esclusivamente per via telematica. Identica procedura le cancellerie dovranno seguire per la notifica dell’ordinanza al consulente tecnico ex art. 192 c.p.c. per quanto attiene all’invito a comparire all’udienza fissata per l’incarico e per i quesiti. Dette comunicazioni saranno effettuate, quindi, dalle cancellerie, nel primo caso, per gli avvocati costituiti nel giudizio, all’indirizzo elettronico a tal fine dai predetti comunicato al Consiglio dell'ordine di appartenenza, e da quest’ultimo reso disponibile mediante comunicazione al Ministero della giustizia. Questi indirizzi elettronici degli avvocati, così come quelli degli uffici giudiziari e degli uffici notifiche (UNEP), saranno resi consultabili, anche in via telematica, secondo le modalità operative stabilite ai sensi dall'articolo 3, comma 3 del dal decreto D.P.R. 123/2001.
La cogenza della norma in esame è stata, poi, rafforzata dalla previsione che a decorrere dalla data fissata in decreto (o nei decreti) del Ministero della giustizia, tutte le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente , che non hanno comunicato l'indirizzo elettronico, saranno fatte direttamente presso la cancelleria del Tribunale.
Per i soggetti diversi dagli avvocati,e cioè per i CTU e per gli altri esperti ed ausiliari del giudice, l'indirizzo elettronico sarà quello comunicato da quest’ultimi ai propri ordini professionali o all'albo dei consulenti tenuto dai singoli Tribunali. Per tutti gli altri soggetti, invece, quali ad esempio la parte stessa; gli informatori; i testi ecc., l'indirizzo elettronico al quale le cancellerie dovranno inviare le comunicazioni, e fare le notificazioni sarà quello dichiarato al certificatore della firma digitale al momento della richiesta di attivazione della procedura informatica di certificazione della firma digitale, ove reso disponibile nel certificato, da parte di detti soggetti.
L’attuazione della norma in esame tuttavia, come innanzi anticipato, richiede oltre ad una necessaria preliminare fase d’intesa fra il Ministro della giustizia e l'Avvocatura Generale dello Stato; Consiglio Nazionale Forense e Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati, anche una necessaria verifica territoriale delle infrastrutture telematiche.
E’ stato, infatti, disposto anche la necessità una fase di verifica della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nei singoli uffici giudiziari, nonché la individuazione dei circondari di Tribunali nei quali dovrà essere data applicazione per prima delle disposizioni sulle comunicazione e notificazioni telematiche stesse. Rispetto a tali verifiche territoriali non è da escludere che si potrebbe avere una diffusione a macchia di leopardo dell’avvio delle comunicazioni e notifiche telematiche processuali. Anche in questo settore si potrebbe correre il rischio di una discriminazione informatica ossia del digital divide per singoli Tribunali o zone del paese a secondo del livello infrastrutturale delle realtà locali.
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