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Stralcio tratto dalla Relazione di accompagnamento al Regolamento del 13.07.07. del Consiglio Nazionale Forense. “Il secondo comma dell’art. 1 stabilisce che i soggetti interessati dall’obbligo formativo hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua. A prescindere dalle indicazioni del regolamento, che il mantenimento e l’apprendimento di nuove conoscenze rappresentino il contenuto di un dovere già esistente e per di più mediatamente giuridico, è reso evidente dal fatto che l’art. 1176, 2° comma, c.c. introduce il metro di valutazione della perizia riferibile al complesso delle cognizioni tecniche richiedibili all’interessato, frutto dello studio e dell’esperienza, presupposto oggettivo del contratto d’opera professionale. Se è vero che l’obbligazione professionale è di mezzi, allora l’avvocato è impegnato a mettere a disposizione del cliente il bagaglio di conoscenze utili al raggiungimento del fine; e poiché la prestazione deve essere eseguita con la diligenza professionale appropriata, l’adempimento del dovere di aggiornamento è funzione del possesso della perizia adeguata al caso, mentre quest’ultima è senz’altro esclusa dall’ignoranza. Pertanto l’aggiornamento già si pone – a prescindere dal regolamento- sul versante dell’obbligazione giuridicamente intesa perché è strumentale a garantire il possesso della perizia necessaria all’adempimento del compito. Oltre a ciò il dovere presenta anche una valenza deontologica da due concorrenti ma diverse angolazioni.” IN ALLEGATI: IL P.O.F. (PIANO OFFERTA FORMATIVA)INTEGRALE: EVENTI PROPOSTI DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE E DALLE ASSOCIAZIONI. In coda un utile schema riassuntivo per avere sottomano obblighi e scadenze, e la disciplina transitoria che limita a 50 i crediti da conseguire nel primo triennio.
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